Federazione ticinese delle condotte veterinarie

La Federazione Ticinese delle Condotte Veterinarie (FTCV) è stata fondata a Bellinzona il 21 maggio 1965. Essa è un’associazione di utilità pubblica, senza alcun scopo di lucro e ha la sua sede e il segretariato presso l’Unione Contadini Ticinesi, di cui è un ente affiliato.

Lo scopo della Federazione è la difesa dei comuni interessi nel campo finanziario, amministrativo, sociale e zootecnico, tanto in rapporto alle condotte federate, quanto in confronto delle autorità cantonali, comunali, dell’ordine dei veterinari e dei proprietari di bestiame. Gli statuti della Federazione sono consultabili qui.

Attualmente tutte le 9 Condotte Veterinarie dei diversi distretti ticinesi (Leventina, Locarnese, Luganese, Mendrisiotto, Piano di Magadino, Riviera e Bassa Leventina, Valle di Blenio, Valle Maggia, Valle Verzasca) sono affiliate alla Federazione; la lista con i contatti di ogni singola Condotta (Presidente, Segretario/a, Veterinario di Condotta) si possono vedere qui.

Versamento anticipato contributo forfettario 2020

Link all’articolo pubblicato sull’Agricoltore Ticinese riguardo all’ultima assemblea annuale.

Diversi articoli riguardanti le Condotte Veterinarie sono ancorate nella Legge Cantonale sull’Agricoltura (LAgr), rivista nel 2014:

Condotte veterinarie

Art. 24

1Il territorio cantonale è suddiviso in condotte veterinarie.
2Queste ultime hanno lo scopo di garantire le cure veterinarie per il bestiame delle aziende agricole alle medesime condizioni.
3Il Consiglio di Stato delimita o modifica il comprensorio e il numero delle condotte veterinarie tenendo conto della struttura agricola e della configurazione geografica regionale, della situazione finanziaria delle stesse e della presenza sufficiente di bestiame.
4Esso definisce inoltre i compiti minimi delle condotte e dei veterinari di condotta.
5Gli statuti delle condotte veterinarie soggiacciono all’approvazione del Consiglio di Stato.
6La vigilanza sulle condotte veterinarie spetta al Consiglio di Stato.

Finanziamento delle condotte

Art. 25

Al finanziamento delle condotte veterinarie concorrono obbligatoriamente:
a) i detentori di bovini, bestiame minuto e di equini secondo la tariffa di condotta calcolata per unità di bestiame grosso approvata dal Consiglio di Stato e determinata sulla base della situazione finanziaria della condotta;
b) il Cantone.

Contributo cantonale

Art. 25a (nuovo)

1Il contributo cantonale complessivo ammonta al massimo a fr. 400’000.-.
2Alle singole condotte è concesso un contributo forfetario annuo di fr. 20’000.- e un contributo complementare sulla base del rimanente credito annuo secondo una chiave di riparto stabilita dal Consiglio di Stato.
3La chiave di riparto considera almeno il numero di aziende, il numero di unità di bestiame grosso (UBG) e la distanza delle aziende dal domicilio del veterinario di condotta.

Mandato al veterinario

Art. 25b (nuovo)

Il mandato di prestazioni tra la condotta veterinaria e il veterinario soggiace all’approvazione del Consiglio di Stato.

Il Presidente e il Segretario della FTCV sono:

Presidente
Andrea Zanini
Via Boscherina 18
6883 Novazzano
Tel.: 076 443 32 73
E-mail: fattoria.loi@gmail.com

Segretario
Sem Genini
In Pièza 12
6705 Cresciano
Tel.: 091 851 90 99
E-mail: sem.genini@agriticino.ch